Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 26/03/2008 n. 62

2) al comma 2, le parole: «o il bene» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «o il bene» sono soppresse; aaa) all'articolo 71, comma 3, le parole: «Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10,»; bbb) all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.»; ccc) all'articolo 73, comma 1, lettera a), le parole: «regolamento (CE) n. 974/01» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 974/2001»; ddd) all'articolo 74:

1) al comma 1, le parole: «dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti»; e le parole: «del presente codice» sono soppresse;

2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.

3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per sei mesi. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo.

4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.

5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima. »; eee) la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: «Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro»; fff) all'articolo 75:

1) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.

2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza.

3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:

a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonchè le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

b) istituzioni ecclesiastiche.

4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.»;

2) al comma 5, dopo le parole: «illecitamente usciti» è inserita la seguente: «anche»; le parole: «l'uscita o l'esportazione temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione temporanea» e le parole: «previsto nell'articolo 71, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di autorizzazione». ggg) all'articolo 76:

1) al comma 2, lettera b), primo periodo, la parola: «culturale» è soppressa;

2) al comma 2, lettera c), la parola: «culturale» è soppressa;

3) al comma 2, lettera f), primo periodo, la parola: «culturale» è sop pressa; hhh) all'articolo 78, comma 3, le parole: «lettere b) e c).» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b).»; iii) la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente:» Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali»; lll) l'articolo 87 è sostituito dal seguente: «Art. 87 - Convenzione UNIDROIT.

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.»; mmm) dopo l'articolo 87 è inserito il seguente: «Art.87-bis - Convenzione UNESCO.

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.»; nnn) all'articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anhe i carabicnieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.»; ooo) all'articolo 92, comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 89;» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;»; ppp) all'articolo 94:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo»;

2) al comma 1, le parole: «Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo» sono sostituite dalle seguenti: «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo,»; qqq) all'articolo 96, comma 1, la parola: «monumenti» è sostituita dalle se guenti: «beni culturali immobili»; rrr) all'articolo 101:

1) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «acquisisce,» è inserita la seguente: «cataloga,»;

2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: «raccoglie» è inserita la seguente: «, cataloga»; sss) all'articolo 104, comma 3, le parole: «al comune o alla città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla città metropolitana»; ttt) all'articolo 107, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonchè quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.»; uuu) all'articolo 112, comma 9, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonchè dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.»; vvv) all'articolo 115:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «i beni appartengono» sono sostituite dalle seguenti: «i beni pertengono»;

2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «Il grave inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «L'inadempimento»; zzz) all'articolo 117 la rubrica: «Servizi aggiuntivi» è sostituita dalla seguente.«Servizi per il pubblico »; aaaa) l'articolo 119 è sostituito dal seguente: «Art. 119 - Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale.

1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonchè con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.»; bbbb) all'articolo 120, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonchè di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.»; cccc) all'articolo 122:

1) al comma 2, le parole: «, ove ancora operante,» sono soppresse e dopo le parole: «del deposito» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze»;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «comma 1,» sono inseri- te le seguenti: «lettera b),»; dddd) all'articolo 123, comma 2, la parola: «diffusi» è sostituita dalle seguenti: «ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione »; eeee) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «notificate a norma» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939 n. 2006,».

Art. 3 - Modifiche alla parte quinta.

1. Alla parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 182:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;

2) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2008»;

3) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;

4) al comma 1-bis, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a),

 

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